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Comprare un software o farlo sviluppare: che cosa cambia

Quando un’impresa paga per un software può acquistare cose molto diverse: il diritto di usarlo finché paga l’abbonamento, una licenza su un prodotto che resta del fornitore, oppure un software su misura di cui diventa titolare. La differenza è decisiva per il Patent Box e, prima ancora, per il controllo su codice e dati.

A cura di, AI Architect & Co-Founder, Yempik
In questo articolo
In sintesi
  • Il Patent Box riguarda i costi delle attività su un software di cui l’impresa ha il diritto allo sfruttamento economico, come titolare o con una licenza che glielo attribuisce.
  • Il canone di un software in abbonamento o il prezzo di un prodotto già pronto non sono costi di ricerca o innovazione.
  • Nello sviluppo affidato a un fornitore servono tre condizioni: diritti in capo all’impresa, direzione tecnica dell’impresa con proprio personale, rischio di insuccesso a suo carico. Personalizzazioni e manutenzione ordinaria restano fuori.
  • Il contratto va letto prima della firma: dice chi possiede codice, dati, regole e componenti riusabili, e chi risponde se il risultato non arriva.

Cinque modi di avere un software

La stessa frase in una delibera, «acquisto di un software gestionale», può descrivere cinque contratti diversi. L’elenco li mette in fila guardando tre cose: che cosa si compra, chi resta titolare dei diritti e che cosa andrebbe verificato per il Patent Box.

  1. 01

    Abbonamento (SaaS)

    Che cosa si compra
    Il diritto di usare un software altrui finché si paga.
    Diritti
    Restano al fornitore.
    Patent Box
    Di regola non pertinente: nessun diritto di sfruttamento economico, e il canone non è un costo di ricerca.
  2. 02

    Licenza di un prodotto esistente

    Che cosa si compra
    L’uso di un programma già pronto, installato o in cloud.
    Diritti
    Restano al fornitore; l’impresa ha i diritti scritti nella licenza.
    Patent Box
    Pertinente solo se la licenza attribuisce lo sfruttamento economico e l’impresa vi svolge attività rilevanti.
  3. 03

    Prodotto esistente adattato

    Che cosa si compra
    Configurazioni, personalizzazioni e collegamenti con metodi noti.
    Diritti
    Prodotto del fornitore; gli adattamenti dipendono dal contratto.
    Patent Box
    Personalizzazioni e configurazioni sono escluse da ricerca e innovazione. Solo la soluzione di un problema tecnico nuovo va verificata caso per caso.
  4. 04

    Sviluppo su commissione

    Che cosa si compra
    Un software nuovo costruito da un fornitore per l’impresa.
    Diritti
    Quelli che il contratto cede o concede all’impresa.
    Patent Box
    Pertinente se l’impresa ha i diritti, dirige le attività con proprio personale e sopporta il rischio di insuccesso. Contratti con obbligo di risultato esclusi in linea di principio.
  5. 05

    Sviluppo interno

    Che cosa si compra
    Il software lo scrivono dipendenti dell’impresa.
    Diritti
    All’impresa, salvo patto contrario (legge 633/1941, art. 12-bis).
    Patent Box
    Pertinente per le attività rilevanti, con fogli presenza e relazione tecnica interna.
Fig. 01Lettura generale. Il contratto specifico va esaminato con il commercialista.

Il primo modo non è sbagliato, né l’ultimo giusto per definizione. Un abbonamento è spesso la scelta migliore per un lavoro standard, e nessuna agevolazione giustifica la costruzione di ciò che si può comprare. Il Patent Box entra in gioco soprattutto nelle ultime due voci, quando l’impresa paga per creare o migliorare un software che sarà suo e il lavoro comporta problemi tecnici da risolvere.

Diritti: di chi è il codice

La legge sul diritto d’autore protegge i programmi per elaboratore originali, compreso il materiale preparatorio, ma non le idee e i principi su cui si basano (circolare 5/E, paragrafo 4.1.1). Se il programma lo scrive un dipendente nelle sue mansioni, i diritti di utilizzazione economica spettano al datore di lavoro salvo patto contrario (legge 633/1941, art. 12-bis). Se lo scrive un fornitore esterno, decide il contratto: conviene che dica in modo esplicito che cosa viene ceduto o concesso in licenza e che cosa resta al fornitore.

Un fornitore serio conserva i propri metodi, gli strumenti interni e i componenti generici che riusa con altri clienti. È normale, e va scritto. Ciò che è specifico dell’impresa, come il codice costruito per i suoi processi, le configurazioni, le regole e i dati, dovrebbe restare suo o esserle concesso con un diritto di sfruttamento economico. Le componenti di terzi e i componenti open source inclusi nel progetto restano dei loro autori, con le rispettive licenze. Le stesse domande valgono per i contenuti che l’impresa mette in uno strumento di AI, come spiega il pezzo su di chi è la conoscenza.

Per il Patent Box la titolarità si prova con una dichiarazione sostitutiva che descrive il programma e attesta originalità e diritti, a titolo originario o derivato. La registrazione alla SIAE non è obbligatoria per il regime ordinario, come ha confermato l’Agenzia con la risposta a interpello n. 223 del 2025; diventa rilevante per recuperare i costi degli otto anni precedenti con il meccanismo premiale.

Lo sviluppo su commissione: tre condizioni

Le attività affidate a terzi rientrano nel Patent Box se svolte con contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca o società esterne al gruppo dell’impresa. Il provvedimento attuativo aggiunge, al punto 3.3, due condizioni che spesso sorprendono: le attività devono essere svolte sotto la direzione tecnica dell’impresa, attraverso il proprio personale, e il contratto deve porre a suo carico il rischio tecnico e finanziario di insuccesso. Il fornitore e gli eventuali subfornitori devono avere residenza fiscale in Italia, nell’Unione europea, nello Spazio economico europeo con scambio di informazioni o in un Paese della white list.

La circolare 5/E ne trae la conseguenza: in linea di principio non sono agevolabili le spese derivanti da contratti che hanno per oggetto un obbligo di risultato. Molti contratti di sviluppo a prezzo fisso, compresi i nostri, promettono proprio un risultato: il fornitore consegna un software funzionante e ne risponde. È una buona protezione per chi compra un prodotto finito; per il Patent Box è proprio il caso escluso dalla circolare.

Una strada da valutare con il commercialista è separare le fasi: uno studio con obiettivi tecnici incerti, diretto dall’impresa e pagato indipendentemente dall’esito, e una realizzazione a risultato garantito. Se e quanto la prima fase si qualifichi dipende dai fatti. Le domande da fare al momento della firma sono nell’articolo prima di firmare un contratto di sviluppo.

Dopo il rilascio: manutenzione, evolutive, abbonamenti

La manutenzione ordinaria, la correzione dei bug e gli adattamenti chiesti da un cliente non sono ricerca né innovazione: lo dicono il Manuale di Frascati per il software e il D.M. 26 maggio 2020 per l’innovazione tecnologica. Un’evoluzione che risolve un problema tecnico nuovo segue invece le stesse regole del progetto iniziale, e va documentata nello stesso modo.

Attenzione a un equivoco ricorrente. Tra le spese ammesse il provvedimento elenca quelle per il «mantenimento dei diritti» sui beni agevolati: sono le spese per proteggere e rinnovare la proprietà intellettuale, come registrazioni e contenziosi, non il contratto di manutenzione del software. Gli abbonamenti a strumenti usati nelle attività rilevanti possono contare solo per la quota effettivamente riferibile a quelle attività, con un criterio oggettivo di ripartizione.

Domande frequenti

Con un abbonamento a un software in cloud si può usare il Patent Box?

Di regola no per il prodotto acquistato: l’abbonamento dà il diritto di usare un servizio che resta del fornitore, e il suo prezzo non è un costo di ricerca. Il Patent Box richiede che l’impresa abbia il diritto allo sfruttamento economico del software su cui svolge attività rilevanti. Il contratto specifico va comunque letto con il commercialista.

Il software sviluppato da un fornitore è automaticamente dell’impresa che lo paga?

Non conviene darlo per scontato. La legge attribuisce al datore di lavoro i diritti sul software scritto dai dipendenti; per un fornitore esterno decide il contratto, che dovrebbe indicare che cosa viene ceduto, che cosa viene concesso in licenza e che cosa resta al fornitore.

Un contratto a prezzo fisso esclude il Patent Box?

Conta il contenuto, non il prezzo. Se il contratto obbliga il fornitore a consegnare un risultato e mette a suo carico il rischio di insuccesso, la circolare 5/E dice che in linea di principio le spese non sono agevolabili. Fasi diverse possono avere regole diverse: la valutazione va fatta con i professionisti.

Fonti

Fonti primarie lette e verificate il 23 ottobre 2026. Le norme possono cambiare: prima di decidere va controllato il testo vigente.

  1. [1]Agenzia delle Entrate, provvedimento prot. 48243/2022 del 15 febbraio 2022, disposizioni attuative
  2. [2]Agenzia delle Entrate, provvedimento prot. 52642/2023 del 24 febbraio 2023, modifiche al provvedimento del 2022
  3. [3]Agenzia delle Entrate, circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023
  4. [4]Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 223 del 22 agosto 2025 (software non registrato in SIAE)
  5. [5]Legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d’autore (art. 12-bis per il software dei dipendenti)
  6. [6]D.M. 26 maggio 2020, definizioni di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design (G.U. n. 182 del 21 luglio 2020)
  7. [7]OCSE, Manuale di Frascati 2015, capitolo 2 (criteri della ricerca e sviluppo e software, §§ 2.7 e 2.68-2.72)
Nota di trasparenza

Pagina curata da Raffaele Zarrelli, co-founder di Yempik, scritta con Claude. Le fonti normative sono state verificate il 23 ottobre 2026. Nessun professionista fiscale ha revisionato questo testo: è un’informazione per chi decide, non una consulenza fiscale, e l’applicazione al caso concreto va verificata con il proprio commercialista. Gli esempi numerici sono simulazioni; Vertesa è un’azienda immaginaria.

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